L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
A CHI SPETTA
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
-
alle cittadine italiane
-
alle cittadine comunitarie
-
alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
purché residenti in Italia.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).
QUANTO SPETTA
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, viene determinato annualmente dall’INPS.