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Assegno di maternità

L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

A CHI SPETTA

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:

  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno

purché residenti in Italia.

Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

QUANTO SPETTA

L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, viene determinato annualmente dall’INPS.

 

Informazioni

Termini di conclusione:

45 gg. dalla trasmissione telematica dell'istanza

Normativa di riferimento:

L. n. 488/1998 art. 66 - D.P.C.M. n. 452/2000 - D.Lgs. 151/2001

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Trasmissione dati all'Inps contestualmente alla presentazione della domanda. Erogazione prima parte del contributo da parte di INPS entro 45 gg., salvo diversa comunicazione

Modalità di avvio:

Istanza di parte